della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al momento della riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a uno o piu' delle seguenti cause:

  • a)mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;
  • b)natura speciale dei bagagli;
  • c)spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art35 · fonte del testo