Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunita'. La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attivita' avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi. La Fondazione puo' altresi' prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere. Le azioni che la Fondazione puo' incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo piu' vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo. La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art3 · fonte del testo