[1]volontari a favore dell'Organizzazione

[2]Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potra', a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazione, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o oltre fonti non governative, purche' le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art16 · fonte del testo