[1]Articolo XVI

[2]Riservatezza.

[3]Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV, o che e' in corso un'indagine.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97~accordo-artxvi · fonte del testo