[1]Articolo XII

[2]Responsabilita' penale riguardo ai funzionari.

[3]Nel corso delle operazioni di cui agli articoli IX, X e XI, i funzionari della parte diversa da quella in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;97~accordo-artxii · fonte del testo