[1]Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

[2]Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

[3]La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

  • a)lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
  • b)la redazione di testi legislativi;
  • c)una maggiore efficienza delle istituzioni;
  • d)la formazione del personale;
  • e)la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
  • f)la gestione delle frontiere.

[4]La cooperazione si concentra in particolare:

  • a)nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, cosi' da garantire il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
  • b)nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art80 · fonte del testo