[1]Definizione

[2]1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

[3]2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art19 · fonte del testo