[1]commerciali

[2]1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

[3]2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione e' riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

[4]3. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunita' protette ai sensi dell'articolo 4.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art8 · fonte del testo