[1]1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al presente allegato.

[2]2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

[3]3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

[4]4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 puo' adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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