per gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale della Repubblica di Azerbaigian avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97~art45 · fonte del testo