Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi o gradi ottenuti in ogni istituto d'insegnamento superiore soggetto all'autorita' di uno Stato contraente anche se tale istituto fosse situato al di fuori del suo territorio.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art14 · fonte del testo