[1]ARTICOLO II.

[2]Ai fini dell'articolo primo, l'espressione "tecniche di modifica dell'ambiente" indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica - grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali - della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera, ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artii · fonte del testo