[1]Articolo V

[2]Il presente accordo non potra' essere interpretato nel senso di vietare ai Governi contraenti di concludere accordi bilaterali nello stesso senso. Esso non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti.

Testo vigente dal 10 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;96~accordo-artv · fonte del testo