1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente articolo, non puo' essere pretesa la traduzione delle notificazioni e dei documenti allegati. 2. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le notificazioni e i documenti allegati gli siano indirizzati unitamente ad una traduzione nella propria lingua, o ad una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che esso indichera'. Le altre Parti Contraenti possono applicare il principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;949~convenzione-art8 · fonte del testo