La Parte Contraente che e' stata avvertita di tale decisione puo' pronunciare, a norma della propria legge, la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare, se i fatti e le circostanze che hanno motivato l'intervento dell'altra Parte Contraente fossero avvenuti sul proprio territorio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;949~convenzione-art3 · fonte del testo