Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  • a)la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
  • b)il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.

Testo vigente dal 12 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943~approvazione-art1 · fonte del testo