[1]Esami medici

[2]Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione dell'altra Parte ed e' necessario un esame medico, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuera' questa perizia su richiesta e a spese dell'istituzione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai fini dell'applicazione delle legislazioni di entrambe le Parti, questa sara' effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art6 · fonte del testo