[1]ARTICOLO XVII

[2]MISURE DI SICUREZZA

[3]Le disposizioni del presente Accordo non costituiscono impedimenti all'applicazione delle misure di sicurezza o dei controlli eventualmente richiesti dalle autorita' italiane.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artxvii · fonte del testo