[1]ARTICOLO XIV

[2]FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

[3]1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XII e XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunita' non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.

[4]2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:

[5](a) il Comitato Esecutivo dell'EPLO nei confronti del Direttore;

[6](b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale e dell'Organizzazione stessa.

[7]3. L'Ufficio e il suo personale collaborano con le Autorita' italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo.

[8]4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artxiv · fonte del testo