All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~art3 · fonte del testo