[1]Articolo IX

[2]L'impresa designata dovra' provare a soddisfazione delle autorita' competenti dell'altra Parte di aver correttamente assicurato il pagamento delle indennita' per danni causati nel caso di incidenti a passeggeri, merci o beni secondo i limiti di responsabilita' riconosciuti dai due Paesi.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artix · fonte del testo