[1]Piani di attuazione

[2]1. Ciascuna parte:

  • a)elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione;
  • b)trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti;
  • c)esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalita' stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

[3]2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

[4]3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art7 · fonte del testo