[1]All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, e' aggiunto il seguente paragrafo:

[2]"(4) In conformita' dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunita' di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;93~protocollo-art2 · fonte del testo