[1]IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica e di esecuzione. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.
  • 2)In relazione agli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 14 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni alla data di denuncia del presente Accordo. Fatto in duplice copia a Kuala lumpur il 4 gennaio 1988 nelle lingue Bahasa Malaysia, italiana e inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di differenze nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Malaysia Repubblica Italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art15 · fonte del testo