PIU' FAVOREVOLE Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con le sue leggi e regolamenti, o con altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art12 · fonte del testo