[1]Articolo VII

[2]Nessuna disposizione del presente Accordo impedira', in caso di emergenza, alle Autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti Contraenti in conformita' del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la' data e la natura della chiamata.

Testo vigente dal 3 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artvii · fonte del testo