1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione. 2. - Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dallo articolo 6, paragrafo 5, lettera a). 3. - Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalita', salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art8 · fonte del testo