Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente Convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', prende le disposizioni del caso.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art34 · fonte del testo