1. - Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'articolo 26. 2. - Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 26, gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo. 3. - Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' delle disposizioni regolamentari finanziarie.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art20 · fonte del testo