[1]Vendita dei biglietti

[2]Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti potra' avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus, a condizione che le somme riscosse nell'altra area, siano depositate alla Dogana di uscita. La vendita dei biglietti marittimi non potra', nell'ultimo porto, effettuarsi a bordo. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri saranno pagati in valuta legale del luogo di vendita.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art25 · fonte del testo