L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potra' concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, ne' a titolo oneroso, ne' gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 12 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;92~accordo-art2 · fonte del testo