di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art7 · fonte del testo