- Disciplina interna. Le Conferenze devono adottare e tenere aggiornata una lista indicativa che dovra' essere la piu' completa possibile di tutte le pratiche ritenute irregolari e/o delle infrazioni dell'accordo di Conferenza e devono istituire idonei strumenti di disciplina interna applicabili a queste pratiche con specifiche disposizioni che prevedano:

  • a)la fissazione, per le pratiche irregolari o per le infrazioni, di penalita' o di una scala di penalita', commisurate alla loro gravita' b) l'esame e l'imparziale revisione, da parte di persona od ente che non abbia legame con compagnie di navigazione associate alla Conferenza o con i suoi affiliati, delle deliberazioni e/o delle decisioni prese a seguito di reclami presentati contro pratiche o infrazioni allorche' ne sia fatta richiesta dalla Conferenza o da qualsiasi altra parte interessata;
  • c)che le competenti autorita' dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza siano avvisate, a richiesta, del seguito dato a ricorsi contro irregolarita' e/o infrazioni, conservando l'anonimato delle parti in causa.
  • 2)Le compagnie di navigazione e le Conferenze hanno dirtto alla piena cooperazione dei caricatori e delle organizzazioni di caricatori, nella lotta alle irregolarita' ed alle infrazioni.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art5 · fonte del testo