Esecuzione 1 - Ciascuna delle parti contraenti prendera' le misure di carattere legislativo o di altro genere necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione. 2 - Ciascuna delle parti contraenti comunichera' il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne sara' il depositario, il testo delle disposizioni legislative o degli altri provvedimenti da essa adottati allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art47 · fonte del testo