Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per le imposte relative a ciascun anno imponibile che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913~art4 · fonte del testo