1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 luglio 1981 se, enti il 30 giugno 1981, (lei governi rappresentanti i membri esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti i membri importatori che detengono almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B o che avrebbero detenuto tali percentuali rispettive di voti il 30 giugno 1981 se fossero stati parti contraenti della convenzione a tale data avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria in conformita' degli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo. 2. Se il presente Protocollo non entro in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-art9 · fonte del testo