[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (depositario), che li notifica a tutti gli altri firmatari e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. 2. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunita' europea e degli Stati membri CE e di almeno una parte associata. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente accordo dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Comunita' europea e i suoi Stati membri e almeno una parte associata, possono decidere di applicare il presente accordo temporaneamente tra loro a partire dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre Parti contraenti.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art29 · fonte del testo