dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo essere effettuata dagli Stati e dalle organizzazioni, o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni partecipanti al negoziato, sia nel trattato stesso, o in ogni altra maniera. Il depositario puo essere uno o piu' Stati, una organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di detta organizzazione. 2. Le funzioni del depositario di un trattato sono di natura internazionale ed il depositario e tenuto ad agire imparzialmente nell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra determinate parti, o che una divergenza sia insorta tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed un depositario circa lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su detto obbligo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art77 · fonte del testo