dell'applicazione di un trattato in virtu' delle sue disposizioni o per consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte potra' essere sospesa;

  • a)in conformita' alle disposizioni del trattato; o
  • b)in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art57 · fonte del testo