1. Uno Stato o una organizzazione internazionale possono invocare un'errore nel trattato come vizio del loro consenso ad essere vincolati dal trattato, qualora l'errore verta su di un fatto o una situazione che detto Stato o detta organizzazione supponeva esistere al momento della conclusione del trattato, e che costituiva una base essenziale del consenso di detto Stato o di detta organizzazione ad essere vincolato dal trattato. 2. Non si applica il paragrafo 1 se detto Stato o detta organizzazione internazionale abbia contribuito a detto errore con il suo comportamento, o qualora le circostanze siano state tali che detto Stato o detta organizzazione dovevano essere preparati alla possibilita' di un errore. 3. Un errore concernente solamente la redazione del testo del trattato non pregiudica la sua validita'; in questo caso, sara' applicato l'articolo 80.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art48 · fonte del testo