delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una riserva puo' in ogni momento essere ritirata senza che il consenso dello Stato o dell'organizzazione internazionale che ha accettato la riserva sia necessaria per il suo ritiro. 2. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una obiezione ad una riserva puo' essere ritirata in ogni momento. 3. A meno che il trattato non disponga o che non sia stato convenuto in altro modo;

  • a)il ritiro di una riserva ha effetto riguardo ad uno Stato contraente o ad una organizzazione contraente solo quando detto Stato o detta organizzazione ne abbia ricevuto notifica;
  • b)il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha effetto solo quando lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha espresso la riserva riceve notifica di detto ritiro.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art22 · fonte del testo