L'articolo 45 del trattato CECA e' completato dal comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, puo' modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art5 · fonte del testo