1. Le istituzioni delle Comunita' europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunita' e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonche' dalle disposizioni del titolo II. 2. Le istituzioni e gli organi competenti in materia di Cooperazione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati all'articolo 1, terzo comma.

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art3 · fonte del testo