[1]E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".

Testo vigente dal 17 febbraio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-15;9~artunico · fonte del testo