Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime alla Comunita', alle condizioni previste dal presente Protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~art2 · fonte del testo