Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~approvazione-art2 · fonte del testo