Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

Testo vigente dal 31 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-03-23;89~art2 · fonte del testo