1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorita' definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti. 2. Tale cooperazione e' complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura e' adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati. 3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo. 4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art91 · fonte del testo