1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame congiunto con lo Stato ACP richiedente. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la rapidita' del trasferimento. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 4. Le somme trasferite sono infruttifere.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art40 · fonte del testo