[1]1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25:

  • a)che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure
  • b)ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

[2]2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti:

  • a)quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
  • b)quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie.

[3]3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art30 · fonte del testo